Settore pubblico impiego prestazioni previdenziali

Il percorso di cura del malato
Indice dei contenuti
- 1 Settore pubblico impiego prestazioni previdenziali
- 1.0.1 LE INABILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO (TIPOLOGIE) SONO:
- 1.0.2 ACCERTAMENTO SANITARIO · PROFILO MEDICO LEGALE
- 1.0.3 INIDONEITÀ ALLA MANSIONE/ASPETTI CONTRATTUALI
- 1.0.4 INABILITÀ A PROFICUO LAVORO
- 1.0.5 PROFILO PREVIDENZIALE
- 1.0.6 ITER AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO SANITARIO PER DIRITTO A PENSIONE PER INIDONEITÀ ALLA MANSIONE E A PROFICUO LAVORO
- 1.0.7 RICORSO GIUDIZIARIO
LE INABILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO (TIPOLOGIE) SONO:
- inidoneità assoluta e permanente alla mansione (ad alcune o a tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento). Come sinonimo si utilizza anche l’espressione “inidoneità al servizio d’istituto”;
- inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro;
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12, L. 335/95)
ACCERTAMENTO SANITARIO · PROFILO MEDICO LEGALE
COMPETENZA SANITARIA PER INIDONEITÀ ALLA MANSIONE O A PROFICUO LAVORO
Per i lavoratori del comparto Ministeri e Scuola, il parere sanitario è espresso dalla Commissione Medica di Verifica Regionale, ove è ubicata l’amministrazione stessa.
Per i lavoratori del comparto Autonomie locali e Sanità, il parere sanitario è espresso dalla commissione istituita presso l’Azienda Sanitaria Locale, alla quale partecipa anche un medico in rappresentanza dell’ex INPDAP.
INIDONEITÀ ALLA MANSIONE/ASPETTI CONTRATTUALI
Il riconoscimento dell’inidoneità alla mansione svolta può produrre effetti diversi sul rapporto di lavoro, in ragione delle norme applicabili al comparto contrattuale di appartenenza del lavoratore.
Il presupposto per il diritto alla prestazione pensionistica, conseguente al riconoscimento di tale inidoneità, è che i dispositivi contrattuali e/o legislativi conducano alla risoluzione del rapporto di lavoro.
ASPETTI CONTRATTUALI: AUTONOMIE LOCALI
Le ipotesi sono tre:
- L’ente riesce a collocare il lavoratore in profilo equivalente. In tal caso se il lavoratore:
- accetta la nuova collocazione, prosegue il rapporto di lavoro nella nuova posizione;
- non accetta la nuova collocazione, si risolve il rapporto di lavoro per
- In assenza di mansioni equivalenti, l’ente propone al lavoratore la collocazione in profilo professionale inferiore. In tal caso se il lavoratore:
- accetta, prosegue il rapporto di lavoro nella nuova posizione;
- non accetta, si risolve il rapporto di lavoro per inidoneità alla mansione.
- L’ente non dispone di profili in organico o adeguati all’infermità, si risolve il rapporto di lavoro per inidoneità alla mansione.
ASPETTI CONTRATTUALI: SANITÀ
Le ipotesi sono due:
- L’ente riesce a collocare il lavoratore in profilo equivalente. In tal caso se il lavoratore:
- accetta la nuova collocazione, prosegue il rapporto di lavoro nella nuova posizione;
- non accetta la nuova collocazione, si risolve il rapporto di lavoro per dimissioni
- L’ente non riesce a collocare il lavoratore in profilo equivalente. In tal caso il lavoratore può:
- richiedere di essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale;
- non richiedere di essere collocato in posizione funzionale inferiore con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità alla mansione.
ASPETTI CONTRATTUALI: MINISTERI E AGENZIE FISCALI
- Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l’amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni di altro profilo appartenente a diversa area professionale o, eventualmente, a mansioni inferiori. In tal caso, il dipendente conserva il trattamento economico fisso e continuativo di provenienza mediante corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento
- Se non sono disponibili nella dotazione organica posti adeguati all’inidoneità, l’amministrazione colloca il dipendente in soprannumero e avvia una procedura di consultazione di mobilità, anche temporanea, presso le amministrazioni aventi sede nell’ambito territoriale della provincia.
Se entro 90 giorni la procedura di mobilità non produce effetti, il lavoratore viene collocato in «disponibilità». Il trattamento economico in disponibilità è pari all’80% di stipendio tabellare. La «disponibilità» dura fino ad massimo di 24 mesi, dopo di che si risolve il rapporto di lavoro.
ASPETTI CONTRATTUALI: SCUOLA PERSONALE DOCENTE
Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.
Il docente mantiene il trattamento economico del ruolo di provenienza con l’attribuzione di un assegno personale per la parte eccedente il nuovo inquadramento. L’assegno personale viene assorbito dai successivi miglioramenti economici.
In assenza di questa istanza o in assenza di disponibilità di posto, viene applicata la procedura di mobilità per altra amministrazione, nell’ambito della stessa provincia.
ASPETTI CONTRATTUALI: SCUOLA PERSONALE ATA
Al personale ausiliario, tecnico, amministrativo spetta lo stesso trattamento dei dipendenti dello stato ( ministeri).
INABILITÀ A PROFICUO LAVORO
Il riconoscimento dell’inidoneità a proficuo lavoro determina l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
I lavoratori iscritti alla ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL) hanno un anno di tempo dalla cessazione per chiedere visita medica al fine del riconoscimento dell’inabilità a proficuo lavoro alla data di cessazione stessa. Tale opportunità non è prevista per gli iscritti alla Cassa Stato.
PROFILO PREVIDENZIALE
REQUISITI CONTRIBUTIVI PER INIDONEITÀ ALLA MANSIONE
Per gli iscritti alla ex CPDEL il requisito contributivo minimo richiesto è di 20 anni (maturati con 19 anni, 11 mesi e 16 giorni).
Per gli iscritti alla Cassa Stato in pratica non esiste più la possibilità di essere collocati in pensione per inidoneità alla mansione.
In precedenza, il requisito era di 15 anni ( 14 anni, 11 mesi, 16 giorni).
ITER AMMINISTRATIVO DELLA DOMANDA DI ACCERTAMENTO SANITARIO PER DIRITTO A PENSIONE PER INIDONEITÀ ALLA MANSIONE E A PROFICUO LAVORO
- Il lavoratore presenta la domanda di accertamento sanitario all’amministrazione di appartenenza su appositi modelli ai sensi dell’art. 13 L. 274/91 di ex 4 casse o ai sensi dell’art. 42 U. 1092/73;
- l’amministrazione dispone l’accertamento sanitario presso la commissione competente;
- la commissione invia il verbale all’amministrazione che ne invia copia per conoscenza al lavoratore;
- l’amministrazione risolve il rapporto di lavoro con inidoneità a lavoro proficuo o con inidoneità alla mansione (quest’ultima in caso di enti non iscritti alla cassa stato).
- il lavoratore deve presentare domanda di pensione all’INPS.
RICORSO ALLA COMMISSIONE DI 2^ ISTANZA
A seguito di accertamento sanitario per inabilità a proficuo lavoro e alla mansione contro il verbale sanitario della Commissione, è ammesso ricorso amministrativo alla Commissione medica di 2^ istanza.
Il ricorso va presentato all’ente di appartenenza entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell’esito della visita.
L’ente datore di lavoro trasmette il ricorso alla Commissione di 2^ istanza. Dal 1° aprile 2014 le commissioni territoriali sono state unificate in un’unica commissione con competenza su tutto il territorio nazionale ubicata a Roma.
RICORSO GIUDIZIARIO
L’ente datore di lavoro, dopo aver ricevuto il verbale, emana un atto di riconoscimento o diniego dello stato di inidoneità a proficuo lavoro e/o alla mansione con gli eventuali effetti sul rapporto di lavoro (mobilità interna, risoluzione del rapporto di lavoro, ecc.).
Trattandosi di una controversia contrattuale, contro l’atto formale di riconoscimento o diniego emesso dall’ente datore di lavoro, è possibile presentare ricorso giudiziario innanzi al giudice del lavoro.
Il riconoscimento della inabilità nel pubblico impiego può essere:
- temporaneo (senza risoluzione rapporto lavoro e malattia nei limiti comporto);
- permanente (diritto a pensione);
- permanente rivedibile (diritto a pensione).
La commissione competente, per disporre l’accertamento sanitario, è la Commissione medica di verifica della Regione in cui:
- ha sede l’amministrazione, se il lavorare è ancora in servizio;
- è residente l’interessato, se ha già cessato il La commissione può negare il riconoscimento, ma in subordine esprimersi sulla idoneità alla mansione o a lavoro proficuo.
A cura di:
- INCA – CGIL REGGIO EMILIA
call center prov. Inca: tel. 0522-457248
reggioemilia@inca.it
www.cgilreggioemilia.it
- INAS-CISL DI REGGIO EMILIA
tel. 0522-357411 – 0522-357555
reggioemilia@inas.it
www.cislemiliacentrale.it