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Malattie professionali

Il percorso di cura del malato

Il percorso di cura del malato

L’INAIL è l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
È un Ente pubblico, non economico, che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ha, come obiettivo, la riduzione degli stessi.
L’INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale, i cosiddetti tecnopatici, secondo il principio dell’automaticità delle prestazioni.
Ha la funzione di erogare prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche quando il datore di lavoro non versa regolarmente il premio assicurativo.

COS’È  UNA  MALATTIA PROFESSIONALE?

La malattia professionale, secondo il Testo Unico che disciplina la materia, è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo); deve essere contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
La causa di malattia, quindi, deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente.
Ci può essere un concorso di cause extra professionali, purché non venga interrotto il nesso di causa-effetto.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro, come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).

MALATTIE PROFESSIONALI

MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON TABELLATE

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.

Le malattie professionali sono tabellate se:

  • indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura);
  • provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
  • denunciate entro  un  determinato  periodo  dalla  cessazione  dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (periodo massimo di indennizzabilità).

Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione  a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’INAIL – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

LE PRESTAZIONI EROGATE DALL’INAIL IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE

L’INAIL indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
Esistono due malattie che vengono riconosciute con normativa specifica: la silicosi e l’asbestosi.
Queste  due  malattie,  gravi  e  irreversibili,  dell’apparato  respiratorio,  sono disciplinate da una normativa ad hoc:

  • devono essere contratte nell’esercizio delle lavorazioni indicate nell’apposita tabella allegato n. 8 al Testo Unico;
  • non è richiesto che queste patologie siano contratte a causa delle lavorazioni esercitate in quanto si tratta di malattie tipiche delle lavorazioni stesse;
  • nella valutazione del danno si deve tenere conto, oltre che della silicosi o della asbestosi, anche delle altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, pur se non provocate dalle stesse silicosi o asbestosi. Nelle altre malattie professionali, invece, la tutela assicurativa non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse;
  • non è previsto, per la denuncia, un termine massimo di indennizzabilità dalla data di cessazione dell’attività rischiosa;
  • la rendita per silicosi o asbestosi può essere revisionata per tutta la vita, non essendo prevista una scadenza ultima come per le altre malattie;
  • è prevista una “rendita di passaggio”, come misura prevenzionale contro l’aggravamento della malattia.

Il  percorso  per  presentare  la  domanda  di  riconoscimento  della  malattia professionale è questo:

  1. referto all’Autorità Giudiziaria da parte del medico (medico di medicina generale, specialista o medico del Patronato) che redige anche un certificato di malattia professionale ai fini assicurativo-previdenziali e apre la procedura;
  2. recandosi al Patronato si fa partire la domanda e si viene informati sul percorso da seguire;
  3. si viene convocati a visita dal centro medico legale INAIL;
  4. si viene informati dal Patronato del provvedimento INAIL che valuta percentualmente la menomazione e i diritti che ne possono conseguire;
  5. con una valutazione superiore al 33% di capacità lavorativa, ai sensi del U. 1124/65, si effettua una visita per una diagnosi funzionale allo scopo di definire le attività possibili per quello specifico lavoratore e l’inserimento nelle liste del collocamento mirato;
  6. reinserimento lavorativo ed integrazione delle persone con disabilità da lavoro ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Circolare INAIL 30 dicembre 2016, n. 51, dove il datore di lavoro è il proponente del progetto che può essere inerente a:
    • interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
    • interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
    • interventi di formazione, l’INAIL è il soggetto erogante il rimborso delle spese relative e il lavoratore è il beneficiario.

A cura di:

  • ACLI REGGIO EMILIA
    tel. 0522-283150
    reggioemilia@patronato.acli.it
    www.acli.it
  • INCA – CGIL REGGIO EMILIA
    call center prov. Inca: tel. 0522-457248
    reggioemilia@inca.it
    www.cgilreggioemilia.it
  • EPASA – ITACO SEDE DI REGGIO EMILIA
    tel. 0522-283748
    reggioemilia@epasa-itaco.it
    www.epasa-itaco.it
  • INAS-CISL DI REGGIO EMILIA
    tel. 0522-357411 – 0522-357555
    reggioemilia@inas.it
    www.cislemiliacentrale.it

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Dott. Lisa Galli

Sono  stata fino al mese di Maggio 2020, Responsabile del Servizio di Psicologia dell’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma di Modena (AIL Modena ONLUS – Sez. Luciano Pavarotti). Ho scelto di svolgere la mia attività con il malato e la sua famiglia presso l’Unità Complessa di Ematologia del Policlinico di Modena (reparto, day hospital unità trapianti midollo), la sede dell’Associazione e a domicilio.

Dott. Lisa Galli

Modena (MO)
Italy

partita Iva n°
IT 02648560361

Sono una Psicologa Specializzata in Psicoterapia Sistemica e Relazionale. Iscritta all’Albo degli Psicologi dell’Emilia Romagna (n.° 1971).

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