Malattie professionali

Il percorso di cura del malato
L’INAIL è l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
È un Ente pubblico, non economico, che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e ha, come obiettivo, la riduzione degli stessi.
L’INAIL tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale, i cosiddetti tecnopatici, secondo il principio dell’automaticità delle prestazioni.
Ha la funzione di erogare prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche quando il datore di lavoro non versa regolarmente il premio assicurativo.
COS’È UNA MALATTIA PROFESSIONALE?
La malattia professionale, secondo il Testo Unico che disciplina la materia, è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo); deve essere contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
La causa di malattia, quindi, deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente.
Ci può essere un concorso di cause extra professionali, purché non venga interrotto il nesso di causa-effetto.
Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro, come per gli infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
MALATTIE PROFESSIONALI
MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE E NON TABELLATE
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se:
- indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura);
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (periodo massimo di indennizzabilità).
Nell’ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Infatti, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. È questa la cosiddetta “presunzione legale d’origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova – a carico dell’INAIL – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non dal lavoro.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto” in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d’origine”, ma è affiancato dalla possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
LE PRESTAZIONI EROGATE DALL’INAIL IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALE
L’INAIL indennizza i danni provocati dalle malattie professionali prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
Esistono due malattie che vengono riconosciute con normativa specifica: la silicosi e l’asbestosi.
Queste due malattie, gravi e irreversibili, dell’apparato respiratorio, sono disciplinate da una normativa ad hoc:
- devono essere contratte nell’esercizio delle lavorazioni indicate nell’apposita tabella allegato n. 8 al Testo Unico;
- non è richiesto che queste patologie siano contratte a causa delle lavorazioni esercitate in quanto si tratta di malattie tipiche delle lavorazioni stesse;
- nella valutazione del danno si deve tenere conto, oltre che della silicosi o della asbestosi, anche delle altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, pur se non provocate dalle stesse silicosi o asbestosi. Nelle altre malattie professionali, invece, la tutela assicurativa non comprende le conseguenze non direttamente connesse alle malattie stesse;
- non è previsto, per la denuncia, un termine massimo di indennizzabilità dalla data di cessazione dell’attività rischiosa;
- la rendita per silicosi o asbestosi può essere revisionata per tutta la vita, non essendo prevista una scadenza ultima come per le altre malattie;
- è prevista una “rendita di passaggio”, come misura prevenzionale contro l’aggravamento della malattia.
Il percorso per presentare la domanda di riconoscimento della malattia professionale è questo:
- referto all’Autorità Giudiziaria da parte del medico (medico di medicina generale, specialista o medico del Patronato) che redige anche un certificato di malattia professionale ai fini assicurativo-previdenziali e apre la procedura;
- recandosi al Patronato si fa partire la domanda e si viene informati sul percorso da seguire;
- si viene convocati a visita dal centro medico legale INAIL;
- si viene informati dal Patronato del provvedimento INAIL che valuta percentualmente la menomazione e i diritti che ne possono conseguire;
- con una valutazione superiore al 33% di capacità lavorativa, ai sensi del U. 1124/65, si effettua una visita per una diagnosi funzionale allo scopo di definire le attività possibili per quello specifico lavoratore e l’inserimento nelle liste del collocamento mirato;
- reinserimento lavorativo ed integrazione delle persone con disabilità da lavoro ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e Circolare INAIL 30 dicembre 2016, n. 51, dove il datore di lavoro è il proponente del progetto che può essere inerente a:
- interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;
- interventi di formazione, l’INAIL è il soggetto erogante il rimborso delle spese relative e il lavoratore è il beneficiario.
A cura di:
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