Le Prestazioni
Indice dei contenuti
- 1 Le Prestazioni
- 1.0.0.1 INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA
- 1.0.0.2 ASSEGNO MENSILE AGLI INVALIDI CIVILI PARZIALI
- 1.0.0.3 PENSIONE DI INABILITÀ AGLI INVALIDI CIVILI TOTALI
- 1.0.0.4 INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI
- 1.0.0.5 PENSIONE AI CIECHI PARZIALI (COSIDDETTI CIECHI VENTESIMISTI)
- 1.0.0.6 INDENNITÀ SPECIALE AI CIECHI CIVILI PARZIALI
- 1.0.0.7 PENSIONE AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI
- 1.0.0.8 INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI
- 1.0.0.9 PENSIONE AI SORDI PREVERBALI
- 1.0.0.10 INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA
È una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità (ipoacusici o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età) fino al compimento del 18° anno di età. Il pagamento delle prestazioni decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (comunque non prima dell’inizio della frequenza ai corsi o ai trattamenti). L’indennità spetta se non si superano i limiti personali di reddito stabiliti annualmente (per l’anno 2017 il limite di reddito è pari a € 4.800,38). Viene corrisposta per tutta la durata della frequenza; per l’anno 2017 l’importo è pari a € 279,47 mensili.
ASSEGNO MENSILE AGLI INVALIDI CIVILI PARZIALI
È una prestazione concessa agli invalidi civili parziali (a partire dal 74% fino al 99%) di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi (al compimento dei 65 anni e 7 mesi si trasforma in assegno sociale).
L’assegno è pari a € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposto dall’INPS per 13 mensilità, a condizione che il richiedente possegga redditi inferiori a € 4.800,38.
PENSIONE DI INABILITÀ AGLI INVALIDI CIVILI TOTALI
È una prestazione concessa agli invalidi civili totali e permanenti (100%) di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi (al compimento dei 65 anni e 7 mesi si trasforma in assegno sociale).
La pensione è pari a € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposta dall’INPS per 13 mensilità, a condizione che il richiedente possegga redditi inferiori a € 16.532,10.
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AGLI INVALIDI CIVILI
È una prestazione concessa a qualsiasi età agli invalidi civili totali che:
• sono impossibilitati a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
• necessitano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’indennità di accompagnamento è pari a € 515,43 (per il 2017) ed è corrisposta dall’INPS per 12 mensilità; l’indennità non è collegata né a limiti di reddito personale, né coniugale, né di età, ma può essere sospesa in caso di ricovero gratuito superiore al mese presso reparti di lungodegenza o per fini riabilitativi.
PENSIONE AI CIECHI PARZIALI (COSIDDETTI CIECHI VENTESIMISTI)
È una prestazione concessa a qualsiasi età a coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, oppure a coloro il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 10%.
La pensione è pari a € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposta dall’INPS per 13 mensilità, a condizione che il richiedente possegga redditi inferiori a € 16.532,10.
INDENNITÀ SPECIALE AI CIECHI CIVILI PARZIALI
È una prestazione concessa a qualsiasi età a coloro che abbiano un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, oppure a coloro il cui residuo perimetrico binoculare sia inferiore al 10%. L’indennità speciale ai ciechi parziali è pari a € 208,83 (per il 2017) ed è corrisposta dall’INPS per 12 mensilità; non esiste limite di reddito.
PENSIONE AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI
È una prestazione concessa a partire dai 18 anni senza limite massimo di età a coloro che:
• sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
• hanno la mera percezione dell’ombra e delle luci o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
• hanno residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%.
La pensione ai ciechi civili assoluti è pari a € 302,23 (per il 2017) ed è corrisposta dall’INPS per 13 mensilità, a condizione che il richiedente possegga redditi inferiori a € 16.532,10, ma può essere ridotta in caso di ricovero.
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AI CIECHI CIVILI ASSOLUTI
È una prestazione concessa a qualsiasi età a coloro che:
• sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
• hanno la mera percezione dell’ombra e delle luci o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
• hanno residuo perimetrico binoculare inferiore al 3%.
L’indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti è pari a € 911,53 (per il 2017) ed è corrisposta dall’INPS per 12 mensilità; non esiste limite di reddito.
PENSIONE AI SORDI PREVERBALI
È una prestazione concessa ai sordi preverbali, cioè i portatori di menomazioni sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (entro il 12° anno di età), che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica, di età compresa dai 18 ai 65 anni e 7 mesi (al compimento dei 65 anni e 7 mesi si trasforma in assegno sociale).
La pensione ai sordi preverbali è pari ad € 279,47 (per il 2017) ed è corrisposta dall’INPS per 13 mensilità, a condizione che il richiedente possegga redditi inferiori a € 16.532,10.
INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
È una prestazione concessa a qualsiasi età ai sordi preverbali, cioè i portatori di menomazioni sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (entro il 12° anno di età), che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica.
L’indennità di comunicazione è pari a € 255,79 (per il 2017) ed è corrisposta dall’INPS per 12 mensilità; non esiste limite di reddito.
Tutte queste prestazioni sono di carattere assistenziale e pertanto sono esenti da IRPEF.
È bene segnalare che per i titolari di una percentuale del 100% (totale inabilità lavorativa per i maggiorenni) o dell’indennità di accompagnamento, o per i minori anche titolari della sola indennità di frequenza, con autorizzazione INPS/ INPDAP, è possibile fruire della maggiorazione dell’assegno familiare, nel caso di rapporto di lavoro dipendente o pensione da lavoro dipendente.
A cura di:
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